CODICE ETICO

 

PREMESSA

1. Principi generali

1.1 Destinatari

1.2 Impegni dei soci ACFAPO

1.3 Obblighi dei dipendenti e dei Collaboratori delle società ACFAPO aderenti

1.4 L’Organismo di controllo e vigilanza attuato dalle società ACFAPO aderenti

1.5 Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni

2. Principi etici

3 Rapporti con i terzi

3.1 Rapporti con i collaboratori

3.2 Rapporti con i clienti

3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.4 Congressi e riunioni scientifiche

3.5 Rapporti con gli organi di informazione
3.6 Iniziative no profit

4. Corporate Governance. Trasparenza della contabilità e controlli interni. Antiriciclaggio.

4.1 Corporate Governance

4.2 Registrazioni contabili

4.3 Controlli interni

4.4 Regali, omaggi e benefici

4.5 Antiriciclaggio

5. Politiche del personale e ambiente di lavoro

5.1 Risorse Umane

5.2 Molestie sul luogo di lavoro

6. Tutela della sicurezza e dell’ambiente

7. Informazioni riservate e tutela della privacy.

7.1 Informazioni riservate e tutela della privacy

 

PREMESSA

L’ACFAPO Associazione Campana Fornitori Apparecchiature e Presidi Ospedalieri in ragione del crescente interesse rivolto alle tecnologie biomediche, diagnostiche e strumentali aderisce alla Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri FIFO applicando le disposizioni previste dal relativo Statuto e dagli annessi allegati.

ACFAPO nell’esercizio della propria attività Statutaria no profit ricerca l’eccellenza nel tutelare i propri iscritti adottando tutte le iniziative di qualsiasi natura idonee a risolvere i problemi di natura economica fiscale, legale, sindacale, per mirare a qualificare sempre più il ruolo degli associati .

In tal senso il comportamento delle società ACFAPO aderenti deve essere sempre ispirato alla piena consapevolezza della propria responsabilità in ogni aspetto dell’attività industriale,dalla sperimentazione alla produzione e distribuzione, nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali ACFAPO si ispira per raggiungere i propri obiettivi,è stato pertanto predisposto i1 Codice Etico (per brevità il “Codice”) la cui osservanza e di primaria importanza e imprescindibile per il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Società nonchè la soddisfazione del cliente, fattori tutti che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro.

Le attività devono essere quindi svolte nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.

Ai fini del raggiungimento dei suddetti fini tutti i dipendenti delle società ACFAPO aderenti sono tenuti al rispetto delle regole aziendali e delle norme stabilite nel presente Codice.

Tutti coloro, società o persone fisiche, che cooperano con le società ACFAPO aderenti in forma diversa da quella del lavoro dipendente (agenti, collaboratori, lavoratori autonomi, o altri, per brevità i “Collaboratori”) sono tenuti al rispetto delle suddette regole e norme nella misura in cui queste ultime si riferiscano all’attivita svolta in collaborazione con le società ACFAPO aderenti.

Ciascun dipendente e i Collaboratori dei soci ACFAPO sono tenuti a conoscere il Codice e a contribuire attivamente alla sua osservanza. A tal fine ACFAPO, per quanto di sua competenza, si impegna a garantire la massima diffusione del Codice.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà perseguito e sanzionato in quanto contrario ai principi di ACFAPO, in particolare - per quanto riguarda i dipendenti - secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia contrattuale.

Le società ACFAPO vigileranno per mezzo dell’Organismo di controllo e vigilanza sull’osservanza delle norme contenute nel Codice (oltre che su tutte le materie individuate dal D.lgs. 231/01), assicurando altresì la trasparenza delle operazioni e delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione.

 

1. PRINCIPI GENERALI

1.1 Destinatari

Le norme del Codice si applicano a tutto il personale dipendente delle società ACFAPO aderenti e, nella misura in cui si possano riferire al tipo di attività svolta, anche ai Collaboratori nonché ai partner in relazioni d’affari e tutti

coloro che intrattengono rapporti commerciali secondo una logica di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio e nel rispetto del ruolo di ciascuno.

Ciascun dipendente così come tutti i collaboratori dovranno svolgere con onestà, professionale le proprie funzioni operare nel rispetto della legalità.

I criteri di correttezza, lealtà e reciproco rispetto dovranno improntare i rapporti tra i dipendenti, di qualsiasi livello, e tra questi ed i terzi estranei alla Società.

Le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed in genere qualsiasi altra attività, posta in essere dai dipendenti e dai Collaboratori delle società ACFAPO nello svolgimento dell’attività lavorativa, dovranno. essere informate alla correttezza gestionale, alla trasparenza e completezza delle informazioni ed alla conformità alle procedure interne.

1.2 Impegni delle società ACFAPO aderenti

Attraverso la designazione dell’Organismo di controllo e vigilanza, ogni singola società ACFAPO assicura:

- la massima diffusione del Codice presso dipendenti ed i Collaboratori;

- il continuo aggiornamento del Codice al verificarsi di circostanze che ne rendano suggeribile l’adeguamento in seguito all’evoluzione delle attività del socio ACFAPO o a necessità organizzative;

- lo svolgimento di verifiche nel caso di violazioni del Codice.

1.3 Obblighi dei dipendenti e dei collaboratori

Ogni dipendente o collaboratore delle società ACFAPO aderenti ha il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice e ha l’obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;

- riferire ai propri superiori e all’Organismo di Controllo e Vigilanza qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice;

- non intraprendere altro genere di iniziative contrarie ai contenuti del Codice.

Ciascun dipendente e collaboratore dovrà, nei confronti dei terzi con cui entra in rapporto:

- informarli adeguatamente circa le disposizioni del presente Codice;

- esigere il rispetto delle disposizioni del Codice nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con la società ACFAPO aderente

1.4 L‘Organismo di controllo e vigilanza

Le società ACFAPO aderenti istituiscono al loro interno la funzione dell‘Organismo di Controllo con i compiti – oltre quelli specificamente individuati dal D.L.gs. 231/01- di:

- vigilare sull’osservanza del Codice, esaminando le notizie di possibili violazioni del medesimo, promuovendo le verifiche più opportune, e proponendo, se necessario, l’adozione di provvedimenti sanzionatori;

- vigilanza sull’effettività del Codice e disamina dell’adeguatezza e osservanza dello stesso;

- divulgare e verificare la conoscenza del Codice;

- predisporre l’emanazione di procedure operative intese a ridurre il rischio di violazione del Codice, promuovendo nella misura opportuna il costante aggiornamento del medesimo.

1.5 Efficacia del Codice e conseguenze delle sue violazioni

L’osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti delle società ACFAPO aderenti, ai sensi dell’ articolo 2104 del Codice Civile, nonché per i collaboratori della Società.

In particolare per quanto riguarda il rapporto con i collaboratori ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà considerato un grave inadempimento legittimando la società ACFAPO aderente a risolvere il contratto in essere.

Per i lavoratori dipendenti la violazione del Codice costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

Ogni società ACFAPO aderente si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro in conformità del Contratto collettivo applicato.

 

2. PRINCIPI ETICI

La competitività e la concorrenzialità di ogni singola società ACFAPO aderente sono strettamente correlate all’efficienza degli uomini e dei mezzi che, tra loro integrati, risultino idonei a raggiungere con efficacia gli obiettivi della Società.

Obiettivo primario di coloro che dirigono la Società è quello di proporre e realizzare progetti, azioni ed investimenti finalizzati a preservare ed accrescere il patrimonio aziendale senza sacrificare la specificità di ogni singolo apporto.

Le società ACFAPO per il raggiungimento dei propri obiettivi si ispirano ai seguenti principi (di seguito per

brevità i “Principi”):

- osservanza delle più rigorose regole comportamentali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto delle funzioni istituzionali;

- onestà, trasparenza ed affidabilità;

- eguaglianza ed imparzialità nel trattamento dei clienti, dipendenti e collaboratori non subordinati;

- lealtà, correttezza e buona fede;

- rispetto dei propri dipendenti e collaboratori non subordinati, e delle persone in generale;

- tutela dell‘ambiente e sicurezza, con riferimento anche a quella sul luogo di lavoro;

Ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad osservare i principi. Ogni singola società ACFAPO non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi manifesti di non voler rispettare i principi.

Nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative i dipendenti e i collaboratori dovranno astenersi dallo svolgere attività che non siano nell’interesse del socio ACFAPO.

I dipendenti e i collaboratori devono, tuttavia, evitare tutte quelle attività che siano o che comunque appaiano in conflitto di interessi dell’associato ACFAPO, tra le quali, a mero titolo esemplificativo.

- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell’azienda;

- l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell’azienda;

- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’azienda.

 

3. RAPPORTI CON I TERZI

3.1 Rapporti con i collaboratori

Ogni dipendente delle società ACFAPO aderenti, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori;

- selezionare accuratamente persone e Imprese qualificate e con buona reputazione;

- riferire tempestivamente al proprio superiore e all’Organismo di Controllo e Vigilanza, in ordine ad eventuali violazioni del Codice da parte dei collaboratori;

I collaboratori sono tenuti al rispetto dei principi contenuti nel Codice.

3.2 Rapporti con i clienti

In virtù di tutte le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, ogni società ACFAPO associata farà obbligo ai propri dipendenti di :

- attenersi alle disposizioni del Codice;

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti;

- fornire accurate, veritiere ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi della Società ACFAPO associata, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli;

- fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità;

- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

Nei rapporti di appalto, vendita ovvero di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi (ad esempio i contratti di assistenza tecnica) le società ACFAPO associate fanno obbligo ai propri dipendenti ed ai collaboratori di attenersi ai principi del presente Codice, nonché alle procedure loro interne, utilizzando la forma scritta (quali ad esempio i modelli certificati ISO 9000). In ogni caso la selezione deve essere effettuata nell’osservanza dei requisiti di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza.

In particolare i dipendenti e i collaboratori delle società ACFAPO associate devono:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i clienti;

- adottare nella selezione dei clienti in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti;

-osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;

- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i clienti, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

3.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o relativi a rapporti di carattere pubblicistico

Le relazioni delle società ACFAPO con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere la loro l’integrità e reputazione.

L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o quelli aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

Nei rapporti con la P.A. ogni singolo socio ACFAPO non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’istituzione interessata.

In ogni caso nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, le società ACFAPO aderenti si impegnano a non:

- offrire donazioni o opportunità di lavoro a favore del personale della P.A. coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari;

- sollecitare od ottenere informazioni riservate che compromettano l’integrità o la reputazione di ACFAPO.

Nei rapporti con la P.A., non è consentito ai rappresentanti, dipendenti di ogni socio ACFAPO e/o ai collaboratori corrispondere, nè offrire, direttamente o tramite terzi somme di denaro o donazioni, a funzionari della Pubblica Amministrazione siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti con i quali i soci ACFAPO intrattengono relazioni commerciali, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

3.4 Congressi e riunioni scientifiche

Le iniziative di tipo congressuale organizzate dai soci ACFAPO devono conformarsi a criteri di eticità e trasparenza. I soci ACFAPO si impegnano a rispettare e a far rispettare da parte dei propri dipendenti e collaboratori gli accordi o

le linee guida che FIFO assumerà con le società scientifiche in merito alle modalità di partecipazione ai congressi da queste ultime organizzate.

I soci ACFAPO si impegnano a non organizzare, direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma, a congressi, convegni, workshop e simili in cui:

a) la parte ludica prevalga su quella tecnica scientifica;

b) le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati e/o ad un lasso di tempo,  recedente l’inizio e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 12 (dodici) / 24 (ventiquattro) ore, in funzione della distanza;

c) la sede della manifestazione non sia dotata di apposite strutture congressuali.

3.5 Rapporti con di organi di informazione

I rapporti tra i soci ACFAPO ed i mass media in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali interne ad ogni singolo socio ed alle responsabilità delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dai ogni singolo socio ACFAPO

I dipendenti delle società ACFAPO aderenti non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei n1.7SS media senza l’autorizzazione delle funzioni competenti.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative ai soci ACFAPO e destinate all’esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

La partecipazione dei dipendenti e dei collaboratori, in nome della società ACFAPO associata in rappresentanza della, stessa a comitati e associazioni di ogni tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata dalla società ACFAPO, nel rispetto delle procedure interne.

I dipendenti che siano invitati, in nome della società ACFAPO, a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere la previa autorizzazione del socio ACFAPO circa i testi, le relazioni e qualsiasi altro documento a tal fine predisposto.

3.6 Iniziative no profit

Le società ACFAPO aderenti favoriscono le attività “non profit” al fine di testimoniare il proprio impegno ad attivarsi per la soddisfazione degli interessi diffusi meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico e

sociale delle comunità in cui esso opera.

I dipendenti di ogni singola società ACFAPO, compatibilmente con le loro funzioni, sono tenuti a partecipare attivamente alla definizione delle singole iniziative intraprese dal socio ACFAPO, in coerenza e nel rispetto delle politiche aziendali, e ad attuarle nel rispetto dei criteri di trasparenza ed onestà.

Nel rispetto dei Principi di ogni singola società ACFAPO aderente possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il socio ACFAPO deve prestare attenzione verso ogni possibile

conflitto di interessi.

 

4. CORPORATE GOVERNANCE.

TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI. ANTIRICICLAGGIO

4.1 Corporate Governance

La reputazione è un valore di importanza fondamentale per le società ACFAPO aderenti. A tal fine è necessario che

in ogni singola amministrazione delle società aderenti ACFAPO siano osservati, nell’interesse dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti coloro che entrano in relazioni d’affari e/o in contatto con le società ACFAPO, i principi di corporate governance più idonei a garantire la migliore realizzazione delle attività nel rispetto delle regole di buon governo societario e delle disposizioni del Codice.

4.2 Registrazioni contabili

Ogni, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti di ogni società ACFAPO aderente un‘adeguata e completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

- l’accurata registrazione contabile

- l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base dell’operazione medesima

- l’agevole ricostruzione formale cronologica dell’operazione

- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l’individuazione dei vari  livelli di responsabilità

Ciascun dipendente è, pertanto, tenuto a collaborare - per quanto di propria competenza - affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

Ciascuna registrazione contabile dovrà riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente e collaborare a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici.

I dipendenti delle soci ACFAPO che venissero a conoscenza di omissioni, falsifìcazioni e/o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore - o persona di riferimento all’interno della propria struttura - e all’Organismo di Controllo e vigilanza.

4.3 Controlli interni

Per “controlli interni” si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire, verificare e perseguire le attività del socio ACFAPO con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, al fine di proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria veritiera e corretta.

E’ compito di ogni singolo socio ACFAPO aderente diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli ed orientata all’esercizio del controllo stesso.

Nell’ambito delle loro funzioni e competenze, i dipendenti dei soci ACFAPO aderenti sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all’attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.

I dipendenti del socio ACFAPO aderente sono, pertanto, tenuti, per quanto i loro competenza:

- alla definizione e al corretto funzionamento del sistema di controllo;

- a custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all’attività svolta e a non farne un uso improprio.

4.4 Regali, omaggi e benefici

I dipendenti ed i Collaboratori dei soci ACFAPO aderenti i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, ricevano doni o altre utilità sono tenuti, a darne tempestiva comunicazione all’Organismo di Controllo e Vigilanza interno, il quale ne valuterà l’appropriatezza, provvedendo eventualmente alla restituzione.

4.5 Antiriciclaggio

Nessuna società ACFAPO aderente e nessuno dei loro dipendenti né collaboratori, in alcun modo e in in alcuna circostanza, devono essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali ed altri in relazioni d’affari di lungo periodo, i soci ACFAPO aderenti ed i propri dipendenti così come i collaboratori dovranno assicurarsi circa la posizione giuridica (certificato penale e carichi pendenti), l’integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

 

5. POLITICHE DEL PERSONALE E AMBIENTE DI LAVORO

5.1 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento indispensabili per l’esistenza e lo sviluppo del futuro di dei soci ACFAPO.

Affìnché le capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere valorizzate e il dipendente possano essere valorizzate e il dipendente possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali competenti

dovranno:

- applicare criteri di merito e di competenza professionale nell’adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento1ento equo e paritario, indipendentemente dal sesso, dall’età, nazionalità, religione, etnia;

- garantire a ciascun dipendente eguali opportunità con rifèrimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro con la società ACFAPO aderente.

I soci ACFAPO si impegnano a tutelare l’integrità psichica e fisica dei propri dipendenti, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi. A tal fine i soci ACFAPO si riserveranno, a tutela della propria immagine, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti extra lavorativi che, per le loro modalità, siano ritenuti offensivi per la sensibilità civile, ed interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

I dipendenti saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non porre in essere atteggiamenti che possano ledere la dignità, l’onore e la reputazione di ciascuno.

5.2 Molestie sul luogo di lavoro

Il socio ACFAPO aderente esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifìchino molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l’ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Il Socio ACFAPO aderente non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

 

6. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE

Il socio ACFAPO contribuirà alla promozione e allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, affinché siano studiati prodotti ed elaborati processi sempre più compatibili con l’ambiente ed orientati alla salvaguardia dell’incolumità dei clienti, nonché caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza, alla salute dei dipendenti e alla tutela delle comunità in cui il socio ACFAPO opera.

I dipendenti dei soci ACFAPO dovranno, nell’ambito delle proprie funzioni, partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza.

 

7. INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA PRIVACY

7.1 Informazioni riservate e tutela della privacy

Le attività dei soci ACFAPO richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti in cui il socio ACFAPO sia parte.

Le banche dati del socio ACFAPO possono contenere, inoltre, dati personali protetti dal1a normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all’esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni al socio ACFAPO stesso.

Ciascun dipendente dei soci ACFAPO è quindi tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti attraverso le proprie mansioni appartengono al socio ACFAPO e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione del superiore.

Ciascun dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;

- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;

- comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure prefissate da parte del singolo socio ACFAPO ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;

- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte del socio ACFAPO;

- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Il socio ACFAPO dal canto suo si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi ai propri dipendenti e ai terzi, e ad evitare ogni uso improprio delle stesse.